Cambieranno da mercoledì 30 aprile 2008 le norme su incassi e pagamenti. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 prosegue l’azione del Governo a favore della tracciabilità dei pagamenti e per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco. Ad essere coinvolti dai nuovi provvedimenti saranno in primis banche, il mondo imprenditoriale, e nello specifico intermediari finanziari, professionisti, agenti immobiliari e case da gioco.

Ecco i principali provvedimenti per gli assegni.
– SOGLIE PIU' BASSE – scenderà da 12.500 a 5.000 euro il limite per trasferire denaro contante, libretti al portatore ed assegni al portatore. Banditi i pagamenti in contanti superiori a 5 mila euro e l’emissione di assegni di 5 mila euro e più senza la clausola di “non trasferibilità”.
ASSEGNI BANCARI E POSTALI – Banche e Poste dovranno consegnare ai clienti libretti di assegni bancari e postali con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità. Il cliente avrà facoltà di richiedere libretti di assegni trasferibili, presentando un’apposita richiesta e versando un’imposta di bollo di euro 1,50 per assegno. Gli assegni bancari e postali recanti formule “a me stesso”, “a sé medesimo”, “a me medesimo”, “a m.m.” potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste e non potranno invece più essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”. Infine, assegni trasferibili per la girata dovranno presentare i dati anagrafici, il codice fiscale o la ragione sociale del beneficiario.
LIBRETTI DI DEPOSITO – il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro. Quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto 231/2007, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009.
SANZIONI PREVISTE – l'utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’uno e il 40% dell’importo trasferito. I destinatari del decreto (es. professionisti e banche) che hanno notizia di infrazioni devono riferire entro 30 giorni al Ministero dell’Economia.