Prima della riforma del diritto societario, per le Società a Responsabilità Limitata, i conferimenti dei soci in conto soci per il finanziamento diretto delle società erano, nella maggior parte dei casi, infruttiferi.

Non perché le disposizioni di legge vigenti vietavano la remunerazione dei suddetti, ma perché l'eventuale remunerazione era soggetta ad una fiscalità eccessivamente onerosa. La rendita dei soci finanziatori, infatti, era tassata sulla base dell'aliquota marginale della persona fisica. La riforma invece prevede la trasformazione dei vecchi conferimenti dei soci o il conferimento di nuovi capitali, ove lo statuto opportunamente modificato lo consenta, attraverso l'emissione di titoli di debito.

Questi titoli, assimilabili alle obbligazioni, sono nominativi.

E dunque l’unica prescrizione relativa al rendimento è che al momento della emissione questo non può eccedere 1 volta + i 2/3 del valore del Tasso Ufficiale di Riferimento.

In tal modo, gli interessi corrisposti ai soci finanziatori sono deducibili, nel rispetto della tin cap rule, in capo al soggetto giuridico che persegue una diminuzione delle imposte nella misura del 33% sugli interessi di competenza e un miglioramento degli indici per Basilea 2 in quanto i titoli di debito postergati non costituiscono indebitamento.

Gli interessi percepiti dai finanziatori sono tassati come redditi da capitale con la cedolare secca del 20%. E' possibile curare l'emissione dei titoli di debito come titoli a tasso variabile, mantenendo per il primo anno le prescrizioni di legge di cui sopra, modificando, dal secondo anno in poi, il tasso di riferimento e lo spread in modo tale che gli interessi siano più vicini alle attese dei soci finanziatori ed alle possibilità della società, impostando a piacimento le scadenze dei titoli (non meno di 18 mesi) e la frequenza delle cedole: trimestrali, semestrali o annuali (eventualmente anche zero coupon).

Vincenzo Basile
C.T.S. Advisor S.r.l.
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