I prospetti paga del 2009 devono tener conto di una serie di aumenti contributivi, che in alcuni casi sono stati programmati alcuni anni fa, altri derivano da decisioni più recenti. Proviamo a ricostruire il quadro.

GESTIONE SEPARATA – Il comma 79 dell'unico articolo della legge 247/07 prevede un incremento delle aliquote per gli iscritti alla gestione separata Inps (co.co.co; lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati delle vendite a domicilio con reddito superiore a 5mila euro annui; associati in partecipazione ecc.).
La variazione è scaglionata tra il 2008-2010, quando l'aliquota sarà pari al 26%, vicina a quella dei lavoratori subordinati. Il comma 10 della stessa legge modifica aliquote Inps per tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive. La decorrenza è fissata all’1 gennaio 2011; l'aumento sarà pari allo 0,09% a carico dei lavoratori.

RIALLINIAMENTO – un'altra variazione è costituita dall'aumento (dall'1 gennaio di quest'anno) dello 0,50% a carico di quei datori di lavoro per i quali l'armonizzazione delle aliquote contributive costituiva un maggior costo. Il Dm 21 febbraio 96 (articolo 3, comma 23, della legge 335/95) ha elevato al 32% (era 27,57%) l'aliquota di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps. In realtà, l'incremento del 4,43% non doveva essere un vero e proprio aumento ma un semplice trasferimento di aliquote attuato mediante la contestuale riduzione dei contributi dovuti per Tbc (0,14%), indennità economiche di maternità (0,57%) e Cuaf (3,72%). Alcune aziende, al momento dell'attuazione dell'armonizzazione, o non versavano affatto le aliquote da ridurre oppure le applicavano in misura inferiore. Per loro, dunque, l'incremento della percentuale dovuta al fondo pensioni costituisce un aumento del costo del lavoro. Per alleggerire l'onere, il comma 2-bis, articolo 27 della legge 30/97 ha diluito nel tempo la variazione. Per alcuni datori di lavoro il graduale riallineamento si è già concluso, per altri – che non versavano alcuna delle aliquote da recuperare – l'ultima tranche di aumento (0,43%) è fissata al 2013.

AZIENDE PRIVATIZZATE SERVIZI – per uniformare le discipline relative ad alcuni ambiti contributivi dall’1 gennaio (art. 20 del Dl 112/08) aumenta il costo del lavoro in alcuni particolari settori. Le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto saranno tenute a versare, secondo le misure di settore e prescindendo da specifiche previsioni contrattuali le contribuzioni per malattia e maternità; sulle aziende pubbliche, nonché sulle esercenti pubblici servizi e su quelle private, graverà, invece, l'onere della contribuzione per il finanziamento della disoccupazione (1,61%). Inoltre, dal 2009 la contribuzione di mobilità (0,30%) è determinata sull'imponibile contributivo e non più sulle retribuzioni assoggettate al contributo DS. Ciò potrà determinare un aumento del carico contributivo per quelle aziende (ormai poche) che non versavano questa contribuzione in quanto non soggette alla disoccupazione. Aumenta anche il novero dei soggetti interessati dalle contribuzioni per cassa integrazione straordinaria (Cigs) e mobilità. L'articolo 2, comma 37 della Finanziaria 2009, infatti, ha esteso tali obblighi (0,90% Cigs e 0,30% mobilità) alle imprese del sistema aeroportuale. Nel 2009 resta confermato l'obbligo delle contribuzioni Cigs e mobilità per le imprese commerciali (comprese quelle di logistica) con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.