Non tutti ne sono a conoscenza, ma le imprese che intendono attuare forme di articolazione lavorativa volte a conciliare tempo lavorativo con la vita familiare possono accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Tale legge contiene una serie di disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, e si inserisce nella più generale normativa sulle pari opportunità in quanto è finalizzata, tra l'altro, a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti di cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quello previsto dalle precedenti norme che rende effettivamente possibile la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia. In particolare l'articolo 9 introduce forme di flessibilità dell'orario, con riferimento in via prioritaria ma non esclusiva, alla cura dei figli.

Vengono finanziati progetti finalizzati al raggiungimento di uno di questi tre obiettivi:
– consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, quand'anche uno di questi sia lavoratore autonomo, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e di organizzazione del lavoro
– attuare programmi di formazione dei lavoratori dopo il periodo di congedo
– attuare progetti che consentono la sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Tutte le imprese possono presentare un progetto, indipendentemente dalla loro dimensione o forma societaria. Una speciale attenzione è rivolta alle PMI (aziende con meno di 50 dipendenti) alle quali è riservato il 50% della somma annua disponibile.

Si ritiene un requisito indispensabile al fine della concessione del contributo la sottoscrizione di accordi contrattuali, siglati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale o aziendale. Tali accordi devono contenere una descrizione dettagliata dell'intervento per cui è richiesto il finanziamento e della procedura generale che consenta di soddisfare in via prioritaria le esigenze di flessibilità dei lavoratori rispetto alle esigenze dell'azienda.

In fase di selezione dei progetti, gli elementi che costituiscono titolo preferenziale sono due:
– l'ordine cronologico di arrivo delle domande
– l'approvazione del progetto da parte dell'autonomia locale di competenza.

 

Titoli preferenziali: la legge prevede alcune priorità per soggetti e progetti in possesso di determinati requisiti. Se i destinatari hanno figli fino ad 8 anni di età, o fino a 12 anni nel caso di bambini in affidamento o adozione. Nel caso dei progetti di sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo la priorità è data a coloro che hanno figli fino ad un anno di età. Sono anche favoriti i progetti che aderiscono a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali. Il ruolo attribuito agli enti locali o territoriali nell’ambito dei progetti art. 9 legge n. 53/2000 è quello di promuovere le sperimentazioni aziendali che mirino a creare una rete di supporto alle politiche di conciliazione promosse sul territorio. L’adesione alla sperimentazione promossa a livello locale deve essere esplicitata nel progetto e documentata da una dichiarazione rilasciata dall’ente promotore. Per l'erogazione dei contributi è richiesta l’attuazione del progetto, da dimostrare attraverso idonea certificazione da presentarsi alla Commissione tecnica chiamata a decidere sull'ammissione al finanziamento dei progetti. Non sono previsti dei tempi minimi di durata dei progetti, ma un termine massimo di 24 mesi. Inoltre, le agevolazioni non sono cumulabili con altre previste dalla legge 125/1991. Per questa ragione l’azienda deve anche presentare una dichiarazione che attesti che non sia stato contestualmente richiesto un finanziamento in forza di tale legge. Le domande di finanziamento possono essere presentate con scadenza quadrimestrale, rispettivamente entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno su un formulario allegato al decreto 15 maggio 2001. Le risorse gestite tra il 2001 ed il 2006 dal Ministero del Lavoro, DG Impiego Div. IV sono state di oltre 20 milioni di euro. Le domande presentate sono state complessivamente 704, di cui il 45% andati a buon fine. Dal 2007 la gestione delle risorse è stata affidata alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Politiche per la famiglia, in collaborazione con una task force Isfol. Nel 2007 sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro per un numero di progetti complessivamente approvati pari a 142 (il 61% del totale progetti presentati), soprattutto di lettera C. (visualizza il grafico: tipologie di progetti approvati per il 2007) Per richiedere il contributo è necessario compilare il “Modello di domanda per l’ammissione ai finanziamenti” e lo “Schema per la definizione del piano dei costi”, scaricabili dal sito www.welfare.gov.it.

 

Scarica la Scheda tecnica Legge 53/2000