I rifiuti elettronici (RAEE) rappresentano una categoria di rifiuti in continuo aumento. Basta guardarci intorno per scoprire, infatti, che siamo circondati da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): chi di noi a casa o al lavoro non utilizza un cellulare, un televisore, un computer, una stampante con relativi toner o cartucce?
Tutte queste apparecchiature un giorno, al momento della dismissione, perché guaste o semplicemente obsolete, diventeranno rifiuto. Elettronico, per l’appunto.
L’aumento dei RAEE è continuo, anche a causa del progressivo ridursi del tempo medio di durata di questi apparecchi elettronic: quanto tempo fa abbiamo sostituito il nostro vecchio telefonino, magari ancora funzionante? Uno, Due o al massimo tre anni fa?
E, se da un lato i prezzi di vendita in calo stimolano l’acquisto di nuovi pc, dall’altro contribuiscono ad accentuare il problema della gestione del fine vita delle apparecchiature dismesse.
I recenti provvedimenti normativi vanno proprio nella direzione di regolamentazione delle procedure di dismissione dei RAEE, con l’obiettivo di incentivare il recupero di queste apparecchiature e scoraggiare il loro abbandono incontrollato in luoghi di fortuna. Anche le aziende che dismettono rifiuti prodotti nell’ambito della propria attività (Raee Professionali), sono tenute al rispetto di precise procedure, pena il pagamento di onerose sanzioni.
Proviamo a sintetizzare le procedure di gestione dei rifiuti elettronici più frequentemente prodotti in azienda.

SMALTIRE COMPUTER, MONITOR ED ALTRI RIFIUTI ELETTRONICI DA UFFICIO: le apparecchiature elettroniche di proprietà aziendale dismesse sono classificate come RAEE Professionali. Un’apparecchiatura elettronica di questo tipo viene di norma registrata nel libro dei cespiti, al momento dell’acquisto. Quando questa viene dismessa, l’azienda deve aver cura di provvedere alla sua cancellazione per evitare di incorrere in sanzioni in caso di controlli in azienda. La normativa prevede che i RAEE professionali da smaltire vengano affidati a società specializzate, autorizzate al ritiro ed al trasporto di questi rifiuti per essere avviati poi a recupero. La società che prende in carico il rifiuto rilascia, all’azienda cliente, al termine delle operazioni, la documentazione utile a certificare il corretto smaltimento del bene. La movimentazione dei RAEE (dal ritiro dal produttore del rifiuto, al trasporto e conferimento al centro di recupero) viene accompagnata da un Formulario di Identificazione Rifiuti che riporta i dati relativi ai 3 attori che movimentano il rifiuto, le sue caratteristiche, il codice C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti allegato D parte IV del D.Lgs. 152/2006). L’avvio a recupero di rifiuti speciali pericolosi devono essere registrati da parte del produttore su apposito registro di carico e scarico.

Sanzioni per i trasgressori: i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui (all'articolo 256"Attività di gestione di rifiuti non autorizzata") del DLgs n. 152/2006, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 ("Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari") del medesimo decreto. “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a 15.500. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.550 euro a € 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”.
La disciplina sulla dismissione dei cespiti aziendali è regolata dall’art. 53, comma 1 del DPR 633/72, nel quale si stabilisce che " si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà". Questo articolo è stato modificato dal DPR 10 Novembre 1997, n.441. Il Ministero delle Finanze è pertanto intervenuto con la Circolare 193/98, con cui ha fornito un’interpretazione tassativa delle prove e procedure che devono essere eseguite al fine di vincere le specifiche presunzioni. In sintesi, ove le consistenze finali risultino inferiori a quelle contabilizzate, i beni costituenti la differenza si intendono ceduti senza il pagamento dell’imposta, generando una presunzione legale salvo la dimostrazione del contrario da parte del contribuente.

SMALTIRE TONER E CARTUCCE ESAUSTE: cartucce a getto d’inchiostro e toner per stampanti laser e nastri danno origine a rifiuti speciali che sono in genere non pericolosi, almeno per le nuove apparecchiature di stampa. Diversamente da computer ed altri beni tecnologici che le aziende acquistano di tanto in tanto, i rifiuti derivanti da toner e cartucce vuote in azienda sono prodotti di continuo. Il D.Lgs 152/06, stabilisce che i produttori di rifiuti speciali e quindi le aziende hanno l’obbligo di smaltire i rifiuti prodotti. Le aziende hanno la facoltà di raggruppare i rifiuti quali i toner e le cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all’interno di appositi contenitori, per un periodo limite di 12 mesi oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge (Art. 183 comma 1 lett. M) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008).
Al momento del ritiro l’azienda deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti che certifica l'avvenuta presa in carico del rifiuto. Il formulario d’identificazione rifiuti si compone di 4 copie: la prima resta al produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato. La seconda copia rimane all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento, la terza viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento. Le 3 copie devono essere debitamente firmate e timbrate dall’operatore dell’impianto. Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sul formulario nello spazio riservato alle annotazioni l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi, e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali, industriali.

Sanzioni per i trasgressori:
– sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti non pericolosi e da € 15500 a € 93000 per i rifiuti pericolosi)
– Sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore

NOVITA' RECENTI IN MATERIA DI RIFIUTI ELETTRONICI
– Sistri (D.M. 17 Dicembre 2009) – con l’introduzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si punta alla sostituzione del sistema cartaceo di tracciatura finora utilizzato basato su formulari, registri di carico e scarico e MUD. Le imprese assoggettate al SISTRI devono dotarsi di un computer, una linea internet, una chiavetta usb e di una “black box”. La legge stabilisce quali soggetti devono iscriversi obbligatoriamente e per quali l’iscrizione è facoltativa. Le sanzioni per i trasgressori si applicheranno dal 1° gennaio 2011.

-Uno contro Uno (D.M. 65) – il decreto prevede, tra le altre cose, che i Raee professionali siano conferiti a pagamento agli smaltitori autorizzati e trasportati da soggetti in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Eccezion fatta per quei distributori di apparecchiature elettriche che hanno ricevuto formale incarico da parte del produttore dell’AEE di provvedere al ritiro in loro nome. Le sanzioni per i distributori vanno da € 100 a € 400 per ogni apparecchiatura elettrica non ritirata gratuitamente o a titolo oneroso e poi ci sono le sanzioni relative alla mancata iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali dei distributori.